IVA a committenti extra UE...AGAIN! De persoon die dit onderwerp geplaatst heeft: Patrizia Simoncioni
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Salve a tutti!
Ho inviato un post ieri e non ho ricevuto alcuna risposta. Riprovo oggi...forse sono più fortunata!![](https://cfcdn.proz.com/images/bb/smiles/icon_smile.gif)
Il problema è che non riesco a capire se devo applicare l'IVA alle fatture per clienti extra UE.
Questa è la spiegazione della mia commercialista:
le tue traduzioni sono soggette ad IVA se
il soggetto extracomunitario le utilizza in Italia,
se invece fatturi... See more Salve a tutti!
Ho inviato un post ieri e non ho ricevuto alcuna risposta. Riprovo oggi...forse sono più fortunata!![](https://cfcdn.proz.com/images/bb/smiles/icon_smile.gif)
Il problema è che non riesco a capire se devo applicare l'IVA alle fatture per clienti extra UE.
Questa è la spiegazione della mia commercialista:
le tue traduzioni sono soggette ad IVA se
il soggetto extracomunitario le utilizza in Italia,
se invece fatturi:
a un soggetto comunitario sono sempre escluse da IVA,
a un soggetto extracomunitario sono escluse se lui le utilizza all'estero nel territtorio comunitario e non.
Devi applicare l'IVA naturalmente se fatturi:
ad un soggetto italiano o a un privato estero.
Questo è confermato anche in
http://www.biblit.it/IVA_2.htm
La mia commercialista ha aggiunto:
La norma è chiara occorre vedere dove sono utilizzate dal committente. Se lui le utilizza in Italia sono soggette ad IVA, mentre se non le utilizza in Italia non sono soggette ad IVA. Questo si ricava dalla circolare 147/E del 1998 dove disciplina i diritti di autore e le traduzioni di ogni genere definendole operazioni similari di cui all'art.3 DPR 633/72.
Se noi possiamo dimostrare che queste non vengono utilizzate in Italia, di fronte ad un'eventuale verifica, non dobbiamo applicare l'IVA.
In conclusione la mia domanda è: DEVO APPLICARE L'IVA PER LE FATTURE INVIATE AD AGENZIE EXTRA UE?
Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto...
Patrizia ▲ Collapse | | | Giles Watson Italy Local time: 14:15 Italian to English In memoriam Nella guida normativa de Il Sole-24 Ore del 31/08/98... | May 5, 2004 |
c'è un articolo dal titolo significativo: "Escluse da Iva le prestazioni dei traduttori se il committente è residente all'estero".
Ci segnala che "Non sono soggette a Iva le prestazioni rese da traduttori e interpreti italiani nei confronti di soggetti esteri", e che "Modificando il precedente orientamento che riteneva tali prestazioni territorialmente rilevanti in Italia, in quanto non assimilabili né alle consulenze tecniche e legali né alle forniture di dati, il dicastero di ... See more c'è un articolo dal titolo significativo: "Escluse da Iva le prestazioni dei traduttori se il committente è residente all'estero".
Ci segnala che "Non sono soggette a Iva le prestazioni rese da traduttori e interpreti italiani nei confronti di soggetti esteri", e che "Modificando il precedente orientamento che riteneva tali prestazioni territorialmente rilevanti in Italia, in quanto non assimilabili né alle consulenze tecniche e legali né alle forniture di dati, il dicastero di viale Europa si è allineato all'interpretazione della Commissione europea che ha considerato tali attività prestazioni analoghe e quindi territorialmente rilevanti nel Paese del committente".
La circolare citata è la famosa 147/E del 10 giugno 1998: forse è il caso di parlarne con la tua commercialista.
SSDA
Giles ▲ Collapse | | | Re: IVA a committenti extra UE again | May 5, 2004 |
dartagnan wrote:
In conclusione la mia domanda è: DEVO APPLICARE L'IVA PER LE FATTURE INVIATE AD AGENZIE EXTRA UE?
[/quote]
Cara Patrizia,
a me pare che gli elementi per la risposta li hai già tutti.
Se il tuo committente extra-UE ti dice che utilizza la prestazione fuori dall'Italia, tu fatturi senza IVA.
Se invece ti dice che la utilizza in Italia, tu fatturi con IVA.
Forse può servirti anche la mia aggiunta dell'altro giorno nel thread vicino a questo (Fatture per la Svizzera).
Ciao
Sergio | |
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Giles Watson Italy Local time: 14:15 Italian to English In memoriam Luogo di utilizzo e rilevanza territoriale | May 6, 2004 |
Sergio Mangiarotti wrote:
Se il tuo committente extra-UE ti dice che utilizza la prestazione fuori dall'Italia, tu fatturi senza IVA.
Se invece ti dice che la utilizza in Italia, tu fatturi con IVA.
Ciao
Sergio
Ciao Sergio,
il luogo di utilizzo (ammesso e non concesso che si riesca ad identificarlo!) non sembra c'entrare molto. Accogliendo il parere della Commissione europea, il fisco italiano riconosce che le prestazioni traduttive sono "territorialmente rilevanti" nel Paese di residenza del committente, e quindi non ivabili.
FWIW
Giles | | | Grazie a tutti... | May 6, 2004 |
e in particolare a Giles...l'IVA non va pagata per le fatture inviate a paesi extra UE (e chiaramente non va pagata per i paesi UE-ma questa era già una certeza!).
Ho fatto un'ulteriore ricerca e ho trovato questo:
Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 147/E del 10 giugno 1998, ha affermato che le prestazioni dei traduttori rientrano tra quelle attinenti ai diritti d'autore per cui vanno incluse tra quelle che, in deroga al principio generale del comma 3 dell'ar... See more e in particolare a Giles...l'IVA non va pagata per le fatture inviate a paesi extra UE (e chiaramente non va pagata per i paesi UE-ma questa era già una certeza!).
Ho fatto un'ulteriore ricerca e ho trovato questo:
Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 147/E del 10 giugno 1998, ha affermato che le prestazioni dei traduttori rientrano tra quelle attinenti ai diritti d'autore per cui vanno incluse tra quelle che, in deroga al principio generale del comma 3 dell'art. 7, sono imponibili nel Paese del committente (art. 7, comma 4, lett. d).
Buona giornata,
Patrizia
[Edited at 2004-05-06 07:47] ▲ Collapse | | | Re: luogo di utilizzo e rilevanza territoriale | May 6, 2004 |
George Watson wrote:
il luogo di utilizzo (ammesso e non concesso che si riesca ad identificarlo!) non sembra c'entrare molto.
Caro George,
può darsi che il Vademecum Fiscale 2003-2004 dell'AITI sbagli, però dovresti indicarmi per esteso il parere della Commissione Europea rispetto al caso specifico.
Il Vademecum Fiscale dice:
"Con un chiarimento emesso il 10 giugno
1998, il Ministero ha disciplinato analiticamente le prestazioni rese da traduttori ed interpreti sia nei confronti di residenti all’estero sia nei confronti di residenti in Italia che utilizzino tali prestazioni all’estero.
A seguito di questo chiarimento le prestazioni effettuate da un traduttore/interprete si considerano
effettuate nel territorio dello Stato e quindi sono assoggettate ad IVA quando sono rese nei confronti di:
- un soggetto (persona fisica o società) residente in Italia che utilizza la prestazione in Italia o in uno
stato UE;
- un soggetto privato (senza partita IVA) residente in un altro stato UE;
- un soggetto sia “privato cittadino” sia imprenditore o professionista residente in uno stato extracomunitario che utilizzi la prestazione in Italia."
Puoi citare una fonte che afferma il contrario?
Grazie, ciao
Sergio | | |
Di seguito riporto il testo completo pubblicato dall'AITI.
Secondo me non è chiaro se:
1) Le traduzion rietrano tra le opere protette dalla legge sul diritto di autore e quindi sono territorialmente rilevanti nel paese del committente (quindi NO IVA)....oppure...
2) Le traduzioni sono assoggettate a imposta se rese a soggetto extra UE che le utilizza in Italia (quindi SI' IVA).
Giles ha ragione...com'è possibile stabilire con certezza se le mie tr... See more Di seguito riporto il testo completo pubblicato dall'AITI.
Secondo me non è chiaro se:
1) Le traduzion rietrano tra le opere protette dalla legge sul diritto di autore e quindi sono territorialmente rilevanti nel paese del committente (quindi NO IVA)....oppure...
2) Le traduzioni sono assoggettate a imposta se rese a soggetto extra UE che le utilizza in Italia (quindi SI' IVA).
Giles ha ragione...com'è possibile stabilire con certezza se le mie traduzioni (in italiano) vengono utilizzate in Italia? Come faccio a dimostrarlo?
IVA su estero
Pubblichiamo il testo della circolare n. 147/E del ministero delle Finanze datata 10 giugno 1998 avente per oggetto: "Iva. Rilevanza territoriale delle prestazioni degli interpreti e traduttori", come apparsa il 12.6.1998 su Il Sole 24 Ore. Una presa di posizione in questo senso era stata sollecitata più volte dai nostri organi nazionali.
"Pervengono alla scrivente richieste di chiarimenti in ordine alla rilevanza territoriale delle prestazioni di traduzioni tecniche effettuate da società nazionali a favore di committenti residenti in altri Paesi comunitari e non.
In ordine a tali prestazioni la scrivente ha già avuto modo di pronunciarsi in passato, nel senso di considerarle territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, se rese da prestatore soggetto passivo d'imposta nazionale, in quanto non assimilabili né alle consulenze tecniche e legali né alla fornitura di dati e simili.
Tuttavia, considerate le integrazioni apportate dal Dl 669 del 31 dicembre 1996, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si ritiene di potere adottare una diversa interpretazione, in linea con quanto sostenuto dalla Commissione europea unitamente agli altri Stati membri della Comunità, secondo la quale le suddette prestazioni sono da ricomprendere tra quelle previste all'articolo 9, paragrafo 2 lettera e), della VI direttiva, con conseguente rilevanza territoriale nel Paese del committente.
L'articolo 2, comma 1, lettera a), di tale provvedimento, infatti, al fine di recepire più compiutamente nell'ordinamento interno, con riferimento ai criteri di territorialità dell'imposta, la disposizione comunitaria, ha considerato nell'ambito oggettivo dell'articolo 3, comma 2, n. 2 del citato Dpr n. 633 del 1972, a partire dal 1° gennaio 1997, anche le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari al diritto d'autore, alle invenzioni industriali, modelli eccetera.
La categoria delle operazioni "similari" si caratterizza per avere aspetti in comune con le operazioni relative al diritto d'autore, quale, appunto l'ambito intellettuale nel quale si esplicano, che nel caso in esame è costituito dall'elaborazione linguistica, anche in presenza di aspetti di diversità, quale la scarsa rilevanza del carattere creativo dell'elaborazione. Infatti se fosse richiesta la presenza del connotato della creatività anche nelle "operazioni aventi a oggetto diritti similari al diritto d'autore", non si verterebbe più nel concetto di "similitudine", ma nella fattispecie stessa delle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore per le quali la creatività rappresenta la caratteristica peculiare.
Sulla base di tali considerazioni può quindi affermarsi che le traduzioni di opere dell'ingegno rientrano, in quanto tali, tra quelle protette dalla legge sul diritto d’autore, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, in quanto trattasi di un'elaborazione di carattere creativo dell'opera originaria (articolo 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633); le traduzioni di testi diversi da quelli letterari o artistici, anche se di testi o documenti di natura commerciale, come pure quelle di interpretariato, hanno contenuto intellettivo simile a quello delle traduzioni di opere oggetto del diritto d'autore, in quanto, come detto, realizzano comunque un prodotto di elaborazione linguistico e possono considerarsi rientranti, così come le prestazioni degli interpreti, tra le operazioni "similari" di cui all'articolo 3, del già richiamato Dpr n. 633 del 1972.
Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 7, quarto comma della disciplina dell'Iva, si chiarisce che le cennate prestazioni di interpreti e traduttori, in presenza di prestatore nazionale:
1) sono assoggettate a imposta, se rese a:
– soggetto nazionale che le utilizza in Italia o altro Stato membro (lettera d);
– privato consumatore residente in altro Stato comunitario (lettera e);
– soggetto extracomunitario che le utilizza in Italia (lettera f).
2) sono escluse dal campo applicativo del tributo, se rese a:
– soggetto nazionale che le utilizza in territorio extracomunitario (lettera d);
– soggetto identificato, ai fini Iva, in altro Stato comunitario (lettera e);
– soggetto extracomunitario che le utilizza in territorio estero, comunitario e non (lettera f).
È appena il caso di ricordare che le medesime prestazioni, qualora siano rese a favore di un operatore nazionale, sono assoggettabili all'iva sempreché utilizzate in Italia o altro Paese comunitario, a prescindere dal fatto che il prestatore sia soggetto comunitario o non comunitario."
da Il Sole 24 Ore del 12/06/98 ▲ Collapse | |
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dartagnan wrote:
1) sono assoggettate a imposta, se rese a:
[...]
– soggetto extracomunitario che le utilizza in Italia (lettera f).
da Il Sole 24 Ore del 12/06/98
[/quote]
Come vedi i due enunciati, quello fornito da me del Vademecum Fiscale e quello fornito da te del Sole 24 Ore, coincidono.
Saluti
Sergio | | | Il dubbio rimane... | May 6, 2004 |
Ciao Sergio,
sì coincidono. La circolare è la stessa...
Ma rimane sempre il fatto he secondo me non è chiara perché da una parte dice che le fatture emesse a paesi extra UE per traduzioni utilizzate in Italia sono soggette ad IVA e dall'altra si afferma che
le traduzioni sono da ricomprendere tra le prestazioni con rilevanza territoriale nel Paese del committente.
Il mio dubbio se pagare o meno l?IVA rimane... ... See more Ciao Sergio,
sì coincidono. La circolare è la stessa...
Ma rimane sempre il fatto he secondo me non è chiara perché da una parte dice che le fatture emesse a paesi extra UE per traduzioni utilizzate in Italia sono soggette ad IVA e dall'altra si afferma che
le traduzioni sono da ricomprendere tra le prestazioni con rilevanza territoriale nel Paese del committente.
Il mio dubbio se pagare o meno l?IVA rimane...![](https://cfcdn.proz.com/images/bb/smiles/icon_smile.gif) ▲ Collapse | | | Re: il dubbio rimane... | May 6, 2004 |
dartagnan wrote:
sì coincidono. La circolare è la stessa...
Ma rimane sempre il fatto he secondo me non è chiara perché da una parte dice che le fatture emesse a paesi extra UE per traduzioni utilizzate in Italia sono soggette ad IVA e dall'altra si afferma che
le traduzioni sono da ricomprendere tra le prestazioni con rilevanza territoriale nel Paese del committente.
Il mio dubbio se pagare o meno l?IVA rimane...
Beh, pensa che io invece ho ancora il dubbio se, avendo P.IVA, committente extra-UE, traduzione editoriale, utilizzata altrove che in Italia, debba emettere fattura o nota di pagamento...
Comunque facevi prima a darmi il link alla pagina del sito dove hai preso l'estratto... (che mi è abbastanza familiare, poiché l'ho impaginato io...-)
Per tornare al tuo dubbio, secondo me la territorialità extra-UE non vale, e quindi applichi l'IVA, se sai con certezza che il committente utilizza la prestazione in Italia. Altrimenti metti in fattura "Prestazione utilizzata fuori dall'Italia" (anche nella lingua del tuo committente), poi (solo in italiano) "non imponibile ai sensi ecc. ecc.".
Se il committente l'accetta, sei a posto. | | |
Farò così allora... ho aperto la partita IVA quest'anno e per questo ho tutti questi dubbi. Spero che gli anni prossimi sarà più semplice!
Grazie mille per il tuo aiuto!
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